(massima n. 1)
Con l'art. 18, secondo comma, legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiuntivo del n. 5 bis all'art. 2751 bis c.c., il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative - e consorzi tra loro - di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa ai fini dell'esistenza del privilegio del credito, fondato, diversamente dalla ratio della legge 29 luglio 1975, n. 426, introduttiva (art. 2) dell'art. 2751 bis c.c., sulla natura di esso piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, che per statuto, secondo l'espressa previsione dell'art. 4 della medesima legge, possono essere anche sovventori, essendo anche in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, funzione sociale costituzionalmente protetta (art. 45 Cost.).