(massima n. 1)
Il privilegio generale sui mobili riconosciuto dall'art. 2751 bis, n. 4; c.c. ai «crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonnhé i crediti del mezzadro o del colono indicati nell'art. 2765» si riferisce ad un autonomo contratto di compravendita di prodotti agricoli concluso dal coltivatore diretto con un terzo, senza che ricorra un qualche collegamento della vendita con ulteriori contratti. La norma non trova pertanto applicazione alla diversa situazione del conferimento dei prodotti ad una cooperativa, di cui il coltivatore diretto sia socio, atteso che in tal caso il contratto di compravendita si innesta su un rapporto di carattere associativo, che se da un lato lo obbliga al conferimento del prodotto per consentire alla società il perseguimento dei fini istituzionali, dall'altro lo rende partecipe dello scopo dell'impresa collettiva, e corrispondentemente gli attribuisce poteri, diritti — di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale, ad una quota degli utili ? e specifici vantaggi, fra i quali quello di poter collocare la propria merce sul mercato a condizioni più vantaggiose. L'eventuale estensione del privilegio in parola al creditore che conferisca i propri prodotti alla cooperativa di cui è socio comporterebbe un'inammissibile soddisfacimento preferenziale dei diritti dei soci sul patrimonio della società di cui gli stessi soci fanno parte, ed una corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire, sicché non può ritenersi fondata l'eccezione di legittimità costituzionale della disposizione in riferimento al principio di ragionevolezza ed agli artt. 35 e 45 Cost.