(massima n. 2)
In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio (nella specie, del mandatario sulle cose del mandante detenute per l'esecuzione dell'incarico), essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza, l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, non incidendo né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso; sicché la verifica dell'esistenza del bene oggetto del privilegio non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.