(massima n. 1)
Il credito di un'associazione di categoria nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi sindacali che il dipendente abbia deciso di versare, con ritenuta sul salario, secondo la previsione dell'art. 26 secondo comma della L. 20 maggio 1970, n. 300 e mediante la «delega» all'uopo contemplata dai contratti collettivi, non gode del privilegio generale accordato a quest'ultimo dall'art. 2751 bis n. 1 c c., trattandosi di un diritto autonomo, che discende ex lege dal suddetto atto negoziale del lavoratore (atto non qualificabile né come cessione di credito, in considerazione della sua unilateralità e revocabilità, né come delegatio solvendi, in considerazione del suo carattere vincolante per il datore di lavoro), senza che ciò comporti violazione dell'art. 3 della Costituzione.