(massima n. 1)
Con riferimento al privilegio generale sui mobili accordato ai crediti collegati al rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c., la sentenza n. 326 del 1983 della Corte cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non comprendeva i crediti del lavoratore per il risarcimento dei danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro, va intesa nel senso che fra i crediti sono inclusi quelli per il risarcimento del danno morale. Ciò in quanto la pronuncia resa proprio in relazione ad un giudizio nel quale il lavoratore chiedeva il riconoscimento del privilegio anche per il credito relativo al risarcimento del danno morale subito a causa dell'infortunio, muovendo dalla già intervenuta inclusione di crediti di carattere risarcitorio fra quelli assistiti da un privilegio originariamente previsto solo per i crediti di natura retributiva, ha ravvisato disparità di trattamento nella comparazione di pretese aventi tutte carattere risarcitorio (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, partendo dall'erronea premessa chela pronuncia della Corte costituzionale avesse esteso il privilegio alle pretese risarcitone concernenti i danni causati da infortuni sul lavoro in un'ottica di protezione dei crediti di natura «retributiva», aveva escluso potesse fruire della garanzia apprestata dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c., il credito relativo al risarcimento del danno morale, in quanto non riferibile alla lesione di un interesse patrimoniale del lavoratore).