(massima n. 1)
Il privilegio generale sui mobili, previsto dall'art. 2751 bis c.c. per le prestazioni di lavoro, subordinato puņ essere utilmente invocato dai soci lavoratori che siano anche dipendenti della cooperativa, alla stregua dell'art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 2001, n. 142. recante norma di interpretazione autentica delle disposizioni nel medesimo comma richiamate, che estende ai soci lavoratori di cooperative di lavoro, nei limiti del trattamento economico di cui all'art. 3. primo e secondo comma, lettera a), della citata legge, il privilegio generale sui mobili. Infatti l'art. 1, terzo comma della medesima legge, dopo aver previsto, per il socio lavoratore di cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, dispone, nella seconda parte, che dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano «i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici» rispettivamente previsti dalla medesima legge e, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.