(massima n. 1)
L'art. 3 D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075, istitutivo di un privilegio speciale sui beni aziendali del debitore a garanzia di crediti derivanti da finanziamenti effettuati da determinati istituti, nel disporre che esso non prevale sui privilegi preesistenti alle annotazioni di cui ai commi successivi, si riferisce ai privilegi speciali e non anche a quelli generali, solo i primi essendo suscettibili di avere un'autonoma consistenza indipendentemente dall'attualitą del concorso dei creditori.