(massima n. 1)
Dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), anche i crediti assistiti da privilegio generale, quali i crediti di lavoro, continuano a produrre interessi, questi, peraltro, cessano di decorrere gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, e non decorrono, quindi, in corrispondenza di quella parte di attivo che viene acquisita gią originariamente liquida all'esecuzione concorsuale.