(massima n. 1)
Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. opera, nel caso di coesistenza di una vendita con un mutuo, solo se risulti che i due negozi siano stati concepiti in una reciproca interdipendenza, tale da rendere manifesto l'intento delle parti di costituire attraverso la vendita una garanzia reale per il mutuante nel senso che la mancata restituzione entro un dato termine della somma mutuata determini il trapasso definito ed irrevocabile del bene al creditore, non avendo rilevanza che la definitiva attribuzione della proprietą al mutuante si realizzi, sempre in base alla mancata restituzione della somma nel termine fissato, con il consolidamento irreversibile degli effetti traslativi gią soltanto in via provvisoria anticipati o con l'irrevocabile prodursi di tali effetti.