(massima n. 1)
Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio, ancorché lecito e quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontą del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietą di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; ove, pertanto, venga a mancare la funzione di scambio a paritą di condizioni, tipica di ogni contratto di compravendita, costituente elemento indispensabile per la liceitą del negozio, si ricade nella causa illecita, quindi sotto la sanzione della nullitą, in quanto il negozio concluso costituisce il mezzo che permette di raggiungere il risultato vietato dalla legge. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla, perché integrante patto commissorio, una clausola, pattuita contestualmente al rinnovo di un debito scaduto, in virtł della quale, alla scadenza del termine fissato per la restituzione della somma mutuata, il creditore avrebbe potuto optare per l'acquisto di un immobile del debitore per una cifra prefissata, e in ogni caso inferiore al prezzo di mercato).