(massima n. 1)
In tema di patto commissorio, la sanzione della nullitą prevista dalla norma di cui all'art. 2744 c.c. riguarda il solo patto commissorio stipulato a latere dell'obbligazione restitutoria (con conseguente inefficacia del trasferimento del bene oggetto della stipulazione, ex art. 2744 cit.), e non anche detta obbligazione restitutoria, che resta del tutto valida indipendentemente dalle sorti del patto accessorio vietato.