(massima n. 1)
Il giuramento — sia esso decisorio o suppletorio — non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, specialmente se questi comportino la valutazione di situazioni giuridiche; infatti, la sua formula deve avere ad oggetto circostanze specifiche, percepibili dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, cioè fatti storici.