(massima n. 1)
Il giuramento può essere deferito con una formula de ventate anche nel caso in cui un fatto, non proprio della parte che è chiamata a giurare, debba essere necessariamente caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza; viceversa, il giuramento non può essere formulato se non con riferimento alla conoscenza che la parte chiamata a giurare abbia o non abbia di un fatto che non gli è proprio o che non sia necessariamente caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza, e cioè con una formula de scientia.