(massima n. 2)
In tema di giuramento, qualora trattisi di giuramento de scientia, la formula deve essere redatta, a pena di inammissibilità, in modo che, ripetendola, il giurante affermi o neghi non già un fatto, bensì la conoscenza che egli ne abbia, poiché soltanto questa costituisce l'oggetto del giuramento.