(massima n. 1)
La parte che abbia deferito al legale rappresentante di una società il giuramento decisorio nella forma de veritate, invece che de scientia, con riferimento a fatti di cui lo stesso non sia stato autore o partecipe, non può dolersi del mancato adattamento di ufficio della formula del giuramento da parte del giudice, poiché le modificazioni sostanziali della formula del giuramento decisorio possono essere apportate soltanto dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.