(massima n. 1)
Il giuramento decisorio con formula "de ventate" può vertere non solo su fatti propri del giurante, ma anche su fatti altrui che siano comunque caduti sotto la diretta percezione di questi, a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento. Ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio "de ventate" deferito all'erede del creditore, nella cui formula si chieda di giurare che sia avvenuta l'estinzione del debito, ma non si precisi come e quando il giurante abbia avuto diretta percezione del pagamento. La relativa valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.