(massima n. 1)
Il divieto contenuto nell'art. 2739 c.c. di deferire il giuramento sopra un fatto illecito opera nei confronti dell'autore del fatto illecito e non anche del soggetto leso, dal momento per cui, qualora sia tale ultimo soggetto a prestare giuramento, non si pone il problema (per scongiurare il quale il legislatore ha posto il divieto in questione) di evitare al giurante il dilemma di confessarsi autore di un fatto illecito, o di giurare il falso. In ogni caso, inoltre, il divieto va riguardato con riferimento alle circostanze specificamente capitolate, sussistendo il divieto suddetto solo quando a rivestire il carattere di illiceitą sia il fatto oggetto del giuramento, e non un fatto diverso che possa eventualmente essere desunto a carico del giurante, per via di illazioni e della correlazione del fatto medesimo con elementi intrinseci ed affermazioni di parte.