(massima n. 1)
Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 c.c., trovando il suo fondamento nell'opportunitā di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilitā civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non č limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceitā; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilitā va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.