(massima n. 1)
Il divieto di deferire giuramento sopra un contratto per la validitą del quale sia richiesta la forma scritta, poiché mira ad evitare che il contraente possa in tal via superare la nullitą derivante dall'inosservanza della forma prescritta ad substantiam, opera solo tra le parti del contratto e non anche nei confronti del terzo che invochi il contratto inter alios semplicemente come fatto storico. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito resa sulla base dell'esito negativo del giuramento deferito, nell'ambito di una controversia per il riconoscimento di mansioni superiori, dal lavoratore nei confronti dell'istituto di credito datore di lavoro, avente ad oggetto la stipulazione da parte del primo di contratti di mutuo con enti pubblici).