(massima n. 1)
Il giuramento č ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullitą nel caso che l'atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale smarrimento si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti gią provato questo presupposto di ammissibilitą del giuramento.