(massima n. 1)
Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di semiplena probatio ha la facoltà (ma non anche l'obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 c.c., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l'organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697), senza che, in quest'ultimo caso possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che il giuramento abbia per oggetto un fatto proprio della parte alla quale è deferito dovendo intendersi per fatto proprio non soltanto l'attività personale della parte ma anche ogni avvenimento esterno, ed anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti, nei limiti in cui possono essere stati percepiti dal giurante medesimo poiché il giudice non ha l'obbligo di deferire il giuramento.