(massima n. 1)
In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui č onerato il coniuge acquirente, prevista nella lett. f) del primo comma dell'art. 179 c.c., al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, non č meramente facoltativa; tuttavia, pur non avendo natura dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l'acquisto personale, č necessaria solo quando la natura dell'acquisto sia obbiettivamente incerta, per non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di beni personali. (Nella fattispecie, relativa al deposito di titoli in custodia e amministrazione, che uno dei coniugi riteneva di sua proprietā esclusiva perché acquistati con denaro ricavato dalla vendita di beni personali, pur in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., la S.C. ha ritenuto che la contestazione dei titoli anche all'altro coniuge e la sua partecipazione all'atto di contestazione costituissero indici inequivoci della volontā di mettere in comune l'acquisto, con conseguente appartenenza dei titoli alla comunione).