(massima n. 1)
In materia di giuramento decisorio, č esente da vizi logici o giuridici il provvedimento del giudice di merito che, a seguito di richieste di rinvio formulate, dopo la fissazione dell'udienza per la prestazione del giuramento, dal procuratore del delato senza opposizione del difensore dell'altra parte, o addirittura da quest'ultimo nell'assenza della controparte, ritenga pacifico tra le parti l'impedimento del delato a comparire alle udienze di rinvio e quindi respinga l'opposizione alla prestazione del giuramento formulata solo in occasione della comparizione del delato sul presupposto della mancanza di prova dell'impedimento di quest'ultimo a comparire alle precedenti udienze. Del resto, l'ipotesi della ingiustificata mancata comparizione, da cui l'art. 239 c.p.c. fa dipendere la soccombenza, non č configurabile se manca la prova che, cosė come il provvedimento di ammissione del giuramento, anche i provvedimenti di rinvio della udienza fissata per la sua prestazione siano stati notificati personalmente al soggetto interessato.