(massima n. 1)
Il giuramento decisorio č una solenne dichiarazione di veritą (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine. Ne consegue che, poiché gli effetti del giuramento prestato trovano il loro limite nell'estensione della formula deferita, se quest'ultima riguarda un solo punto della controversia, il giudice rimane vincolato alle risultanze del giuramento soltanto relativamente al fatto che ne č stato l'oggetto e non anche per i fatti non compresi.