(massima n. 1)
Il giuramento deferito da una parte all'altra conserva il carattere della decisorietą anche se, da esso, possa dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioč quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisce ogni indagine.