(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., il riconoscimento di una delle parti della veritą di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confidente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa.