(massima n. 1)
Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritte unicamente dal procuratore ad litem, pur non avendo valore confessorio, costituiscono elementi indiziari che possono liberamente essere valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento. Quando invece esse rechino anche la sottoscrizione della parte, in calce o a margine dell'atto, ben può ad esse essere attribuito, dal giudice, valore confessorio, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto anch'essa la titolarità.