(massima n. 1)
La confessione giudiziale ha piena efficacia di prova legale solo quando, quale riconoscimento puro e semplice della veritā di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocitā e di incontrovertibilitā, vincolante per il giudice. Quando, invece, vengono dichiarati altri fatti e circostanze idonei ad infirmare, modificare od estinguere l'efficacia dell'evento confessato, la confessione resa in giudizio č apprezzata liberamente dal giudice.