(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale costituiscono confessione giudiziale se, sotto il profilo soggettivo, ricorre l'animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontą di riconoscere un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze che possono derivarne, dovendo altresģ la certezza in ordine al verificarsi di detto fatto ricavarsi esclusivamente da siffatte dichiarazioni, senza necessitą di un qualsiasi ulteriore conforto probatorio.