(massima n. 1)
In tema di prova civile, la confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario; infatti, la dichiarazione intanto pub essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione. (Nella specie, è stato escluso che - con riferimento alla pattuizione del compenso in misura corrispondente ai minimi previsti dalla tariffa forense - potesse qualificarsi come confessione stragiudiziale la comunicazione con cui il legale aveva manifestato al cliente la volontà di pretendere la liquidazione degli onorari nella misura dovuta e non più nei minimi tariffari, ai quali in precedenza aveva dichiarato di limitare la pretesa).