(massima n. 1)
Quando una dichiarazione di verità della parte ha per oggetto un fatto storico, l'effetto sfavorevole della parte dichiarante e cioè l'efficacia di piena prova che ne discende, può essere revocata solo dimostrando l'errore (art. 2732 c.c.): vale a dire sia l'elemento oggettivo della non rispondenza al vero del fatto confessato, sia l'elemento soggettivo dell'errore in cui il dichiarante è caduto; quando la dichiarazione ha poi per oggetto una situazione più complessa, che implica qualificazione giuridica del fatto, la sua efficacia vincolante secondo la regola stabilita dall'art. 1988 c.c. può venir meno per la divergenza, che il dichiarante ha l'onere di dimostrare, tra la situazione giuridica dichiarata e quella esistente.