(massima n. 1)
Quando la procura alle liti apposta in calce o a margine dell'atto processuale sia priva della data, che risulti invece apposta su quest'ultimo, deve presumersi — in considerazione dello stretto rapporto esistente tra l'atto e la procura espressa in calce o a margine, nonché della qualità della parte che li redige entrambi e che ben conosce le conseguenze di una datazione incompleta — la contestualità dei due atti, salva la possibilità per gli interessati di provare, anche per presunzioni, che la procura è stata in effetti rilasciata in data diversa.