(massima n. 1)
L'art. 2724 n. 1 c.c., nel consentire in ogni caso la prova testimoniale in presenza di un «principio di prova scritta» — che sia tale da far apparire verosimile il fatto allegato — postula la esistenza di un nesso logico fra lo scritto ed il fatto controverso, sì che quest'ultimo risulti verosimile per ragionevole relazione e non per mera congettura o illazione: è, cioè, necessario che il documento contenga un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il precedente accordo scritto, non essendo, all'uopo, sufficiente, che, in base al documento, si possa ritenere possibile o plausibile la conclusione di un nuovo patto contrastante con il precedente accordo.