(massima n. 1)
Mentre la mancata ammissione della prova testimoniale, oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 primo comma cod. civ non abbisogna di essere giustificata con apposita motivazione, in quanto si ricollega a facoltą discrezionale del giudice del merito, detto obbligo di motivazione sussiste con riguardo all'esclusione di una ipotesi di eccezione al divieto della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2724 cod. civ., ove la parte istante abbia dedotto fatti riconducibili nell'ambito della previsione di tale norma.