(massima n. 1)
Benché l'espressione «documento» usata negli artt. 2722 e 2723 c.c. vada intesa nel senso di atto scritto avente contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole provare con testimoni (con la conseguenza che i limiti alla prova testimoniale stabiliti dalle menzionate norme non operano nel caso di quietanze, fatture commerciali o promesse di pagamento), va escluso che, perché operi il divieto in questione, il documento debba necessariamente recare la sottoscrizione di entrambe le parti. Ne consegue che, come la prima delle citate disposizioni trova applicazione con riguardo alla revoca della proposta di contratto che si pretenda intervenuta prima dell'accettazione (quando la proposta e l'accettazione risultino entrambe da atto scritto), così va escluso che, in presenza di una proposta contrattuale, formulata per iscritto, il destinatario di tale proposta possa dedurre, a mezzo di testimoni, che, in realtà, tra le parti, nella stessa data in cui era stata redatta la proposta contrattuale per iscritto, il contratto s'era già perfezionato a condizioni diverse rispetto a quelle indicate nella proposta.