(massima n. 1)
Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l'art. 2719 c.c., che ne prescrive l'espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., sicché, se devono ritenersi riconosciute — tanto nella conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o nella sottoscrizione — le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all'originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, invece preclusa l'utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione.