(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformitą alle cose; tuttavia, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformitą all'originale, una volta che tale conformitą sia verificata, la fotocopia riacquisita ex tunc il valore di piena prova riconosciutogli dall'art. 2719 c.c. (Nella specie la procura ai difensori in primo grado era stata prodotta fotocopia e, messa in dubbio la conformitą della copia esibita, il giudice non provvide alla verificazione; rinnovato il disconoscimento in appello, il giudice provvide alla verifica ordinando l'esibizione dell'originale. Sulla base del principio sopra esposto, la S.C. ha ritenuto che l'esito positivo della verifica conferisse efficacia probatoria ex tunc alla copia della procura esibita in primo grado, con esclusione di ogni decadenza).