(massima n. 1)
La regola posta dall'art. 2719 c.c. secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformitā all'originale č attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformitā non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nella attivitā di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace trova applicazione anche relativamente a scritture raccolte da notaio, e in particolare alla procura con cui il legale rappresentante di una societā conferisce poteri rappresentativi a un terzo perché quest'ultimo rilasci a sua volta mandato ad litem al difensore.