(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il disconoscimento della conformitą all'originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformitą all'originale. Ne consegue che, anche nel rito del lavoro, l'eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura - generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata - non determina automaticamente la nullitą o l'inesistenza dell'atto introduttivo per difetto di "jus postulandi", ancorché sia stata disconosciuta dall'altra parte la conformitą della copia all'originale, ma impone al giudice di accertare tale conformitą attraverso la produzione dell'originale.