(massima n. 1)
In tema di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, l'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, prevedendo che la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto si considera conforme all'originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma, ha introdotto una presunzione assoluta di conformitą della copia trasmessa all'originale, equiparando - limitatamente all'oggetto (atti o provvedimenti processuali) ed alle finalitą della norma - l'attestazione dell'avvocato a quella del pubblico ufficiale competente. Tale disposizione ha, pertanto, ampliato, limitatamente all'ambito processuale, la prima delle due ipotesi alternative di conformitą della copia disciplinate dall'art. 2719 c.c., lasciando immutata la previsione di cui all'ultima parte della norma, con la conseguenza che nel caso in cui la copia non possa ritenersi conforme all'originale per difetto dei requisiti di legge, l'efficacia della copia deve essere comunque verificata, valutando se vi sia stato l'espresso disconoscimento della conformitą all'originale.