(massima n. 1)
L'art. 2721 c.c., a norma del quale la prova per testimoni non č ammessa (di regola) quando il valore della causa ecceda le lire 5.000, si riferisce ai contratti (ed agli altri atti negoziali indicati dall'art. 2726 c.c.) e non esclude, quindi, l'ammissibilitą della prova per testi sulla dazione senza causa.