(massima n. 1)
In tema di prova documentale, l'apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c. contiene necessariamente, anche implicitamente, la attestazione di conformitą all'originale che ne costituisce il presupposto. Ne consegue che il rilascio di copia in cui sia apposta l'attestazione di conformitą ad altra copia in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia conforme all'originale in virtł dell'art. 2714, secondo comma c.c.