(massima n. 1)
Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (nella specie cassetta audiofonica) si sottrae ai termini e alle modalità stabiliti per le scritture private dagli artt. 214 e ss. c.p.c. poiché l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche — relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente — è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e all'ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente. Ne consegue che le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute. L'eventuale contestazione preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private.