(massima n. 1)
Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione meramente esemplificativa, dalfart. 2712 c.c., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, rientra anche la riproduzione di un atto mediante il servizio telefax che costituisce un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza (con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un procedimento giurisdizionale quale quello avente ad oggetto il reclamo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio del collegio dei geometri, caratterizzato nella sua fase introduttiva dalla libertà di forma, ma anche dall'estrema ristrettezza del termine entro il quale il ricorso deve pervenire — dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali —, il reclamo stesso può essere trasmesso a mezzo telefax, costituendo siffatta rapida modalità di trasmissione valido equipollente dell'invio dell'atto a mezzo posta; la Corte ha precisato, peraltro, che l'ammissibilità del reclamo trasmesso a mezzo telefax è tuttavia subordinata sia all'accertamento della tempestività del suo ricevimento da parte dell'organo investito del potere di pronunciarsi — nella specie attestato dal timbro dell'ufficio ricevente apposto sul fax —, sia alla verifica della conformità all'originale, per rendere possibile la quale è necessario che alla trasmissione a mezzo telefax segua, anche se a termine scaduto, il deposito o l'invio dell'originale).