(massima n. 1)
Le risultanze del libro paga e del libro matricola, che il datore di lavoro è obbligato a tenere in base all'art. 134 del R.D. n. 1422 dei 1924 e all'art. 20 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sono invocabili, a norma degli ant. 2709 e 2710 c.c., relativamente alle materie per cui la loro tenuta è prescritta e disciplinata, contro il datore di lavoro da cui provengono inquadrandosi le relative registrazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non retrattabili se non nel caso di comprovato errore o violenza , ma non hanno valore probatorio contro un istituto previdenziale, nei cui confronti non può trovare applicazione la norma dell'art. 2710 sulla possibile efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti. (Nella specie l'Inps aveva escluso, ai fini previdenziali, la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un'impresa artigiana e il marito della titolare; la S.C., ha enunciato il riportato principio nel confermare la sentenza di merito favorevole all'istituto previdenziale).