(massima n. 1)
Le risultanze dei libri contabili obbligatori dell'azienda, in quanto atti precostituiti dall'imprenditore, costituiscono prova contro il datore di lavoro che li ha formati, solo in quanto siano prova di fatti (quali l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) dai quali non discenda esclusione o limitazione dell'obbligazione che grava su di lui. Pertanto qualora da un libro aziendale risulti il regolare ed integrale svolgimento della prestazione, fatto che è, senza limitazioni di contenuto, a fondamento di obbligazioni a carico del datore, tale circostanza ben può essere assunta come elemento probatorio per escludere la fondatezza della domanda del lavoratore che si fondi invece su una pretesa sospensione del rapporto, contraddetta dalla risultanza dei suddetti libri contabili contraria al datore di lavoro.