(massima n. 1)
Il principio (introdotto dall'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in virtù del quale è consentito all'imprenditore, in sede di accertamento dell'imposta sul reddito, dedurre dal reddito imponibile anche i costi d'impresa non risultanti dalle scritture contabili non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, restando, quindi, a carico dell'imprenditore (ovvero, dopo il suo fallimento, del curatore fallimentare) dimostrare di avere effettivamente sostenuto i costi dei quali chiede la deduzione, prova, questa, che, ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., non può essere fornita attraverso la mera annotazione del costo nel libro giornale.