(massima n. 1)
La regola, dettata dall'art. 2705, primo comma, c.c., secondo cui il telegramma ha l'efficacia probatoria di una scrittura privata se l'originale, che sia privo di sottoscrizione, sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio postale dal mittente, č applicabile estensivamente all'ipotesi del telegramma dettato per telefono all'operatore il servizio, in relazione alla quale, in caso di contestazione, l'interessato dovrā fornire la prova della provenienza della dichiarazione da lui medesimo, anche con il ricorso a presunzioni, potendosi al riguardo fare riferimento, in particolare, alla indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo stesso del telegramma, al possesso della copia del telegramma inviata al mittente in base alle vigenti norme postali, alla titolaritā o all'uso esclusivo della utenza telefonica attraverso cui č avvenuta la dettatura del telegramma, alle eventuale pacificitā per il destinatario, prima del giudizio, della provenienza del telegramma da parte dell'apparente autore della dichiarazione. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inidoneo il telegramma a costituire valida impugnazione del licenziamento, a norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, nell'assenza delle condizioni letteralmente previste dall'art. 2705, primo comma, c.c.).