(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2705 c.c., ai fini della efficacia del telegramma è sufficiente che l'originale sia consegnato o fatto consegnare dal mittente, anche senza che questi lo sottoscriva, sicché l'utilizzazione del servizio telefonico, prevista dal codice postale, consente al mittente, autore della comunicazione, di ottenere, sia pure con la collaborazione di terzi, il recapito del proprio messaggio all'ufficio telegrafico. Tuttavia, ove sorga contestazione circa la riferibilità del telegramma al mittente, questi ha la facoltà e l'onere di provare, con ogni mezzo di prova, che l'affidamento all'ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o su sua iniziativa.