(massima n. 1)
In tema di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, nel caso di dichiarazione a mezzo di telegramma, la cui provenienza dal lavoratore sia contestata dalla controparte, il giudice, accertato che il lavoratore non ha dato la prova di aver sottoscritto l'originale consegnato all'ufficio di partenza, deve verificare -ricorrendo, ove lo ritenga opportuno, alle presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., e con valutazione non sindacabile in sede di legittimitą, ove adeguatamente e correttamente motivata- la ricorrenza delle ulteriori due ipotesi previste dall'art. 2705 cod. civ. (aver consegnato personalmente o fatto consegnare l'originale del telegramma all'ufficio postale di partenza), la cui sussistenza comunque legittimerebbe l'efficacia probatoria del telegramma ed impedirebbe la decadenza dall'impugnazione del lavoratore.